Progressione criminosa - discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti

Commento dell'Avv. Elena Berto
La Corte di Cassazione si pronuncia sul rapporto tra i reati di “discarica abusiva” e “abbandono incontrollato di rifiuti”.
Preliminarmente, il Collegio espone i principi che governano il concorso apparente di norme, rispetto al quale si ammette la sussistenza di un ancestrale dibattito ermeneutico, in realtà, mai sopito.
I giudici penali, invero, evidenziano come il concorso apparente di norme venga, solitamente, risolto, in dottrina, non solo alla luce del criterio di ‘specialità’, bensì, altresì, alla luce dei criteri di ‘sussidiarietà’ o di ‘consunzione’.
Il concorso apparente di norme, invero, risulta regolato dal principio di sussidiarietà, allorquando una medesima situazione di fatto presenta, in apparenza, tutti gli elementi costitutivi di più fattispecie incriminatrici. Sicché si applicherà quella il cui interesse si appalesa come “più importante”, ovvero “comprensivo di ogni altro interesse tutelato dalle norme convergenti”; salvo – in caso di incertezze sulla gerarchia dei beni giuridici tutelati – dover applicare la norma che sancisce il trattamento “più grave”.
Di talché la sussidiarietà si ha quando più norme puniscono gradi di offesa progressivi e crescenti di un medesimo bene giuridico tutelato; e, in siffatti frangenti, troverà applicazione solo la norma che reprime “l’offesa più grave”, con la conseguenza che le norme che puniscono le offese “meno gravi” dovrebbero considerarsi sussidiarie.
Il concorso apparente di norme, di contro, risulta regolato dal principio di consunzione, quando viene in rilievo il fenomeno dell’assorbimento.
Più nello specifico, si valorizza – più che il livello crescente di offesa tra le norme poste a tutela del medesimo bene giuridico – la “compresenza di più reati”, (i) contestuali, (ii) prodromici, (iii) consequenziali. Di modo ché la pena prevista dal legislatore per il ‘reato principale’ tiene conto anche di questo rapporto con gli altri ‘reati satellite’. La ratio del meccanismo di sussunzione, da taluni ricondotto alla figura del reato complesso, ex art. 84 c.p., risiede nella constatazione che la sommatoria di “tutte le pene apparentemente applicabili” sarebbe eccessiva ed irragionevole (per non parlare della violazione del ne bis in idem nella forma sostanziale).
Nel proseguire l’analisi, il Collegio dichiara di aderire alla giurisprudenza di legittimità e di merito che, al contrario della dottrina, è consolidata nel rilevare come l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme sia da rinvenirsi nel principio di specialità per come previsto nel codice all’art. 15 c.p. (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005).
Nientemeno, per legge speciale deve intendersi quella norma che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più elementi propri caratteristici, elementi che assurgono, giustappunto, a “funzione specializzante” (Sez. un., 28 dicembre 2010, n. 1235, Giordano, in questa rivista, 2011, p. 2511, con nota di Ruta, Truffa ai danni dello Stato e frode fiscale: limiti del principio di specialità; Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lorenzo, ivi, 2011, p. 3844, con nota di Giacona, Il concorso apparente di norme al vaglio delle Sezioni Unite: due pronunce ambigue).
Trattasi, ad onore del vero, come anche chiarito, a più riprese, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cfr Cassazione penale sez. un., 14/12/2023, n.27727), di una specialità “unilaterale”, nonché “in astratto”, “per aggiunta”, ovvero “per specificazione”.
Ciò è vero e non altrimenti discutibile, atteso che le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità “reciproca o bilaterale”, ovvero la specialità “in concreto”, non evidenziano alcun rapporto di “genus” a "speciem".
La distinzione tra le due forme di specialità è ben rappresentata, da un lato, dalla figura geometrica dei “cerchi concentrici” (la specialità unilaterale, in astratto, per aggiunta, ovvero per specificazione) e, dall’altro lato, dalla figura dei “cerchi che si intersecano” (la specialità bilaterale ovvero in concreto).
Il principio di specialità, altresì, è declinato – dalla Corte di Cassazione penale – in modo peculiare, posto che, a fronte di un unico fatto di reato, ben potrebbe verificarsi “una ‘tipicità plurima’, che però è solo apparente, perché solo una sarà la norma che provvederà alla concreta qualificazione e sanzione del fatto stesso. Tale duplice tipicità potrà essere ‘originaria’ o ‘sopravvenuta’, a seconda se la coesistenza tra le due norme incriminatrici si verifichi ab initio o solo in un momento successivo”.
Più concretamente, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verificherebbe – a detta dei giudici penali – un fenomeno di “duplice tipicità”, di tipo apparente, nonché sopravvenuta. Sicché, all’iniziale condotta di “abbandono di rifiuti” seguirebbe, in modo progressivo, con il passare del tempo, in forme ‘quantitativamente’ più importanti, la commissione del reato di “discarica abusiva”. Entrambi i reati – secondo i giudici di legittimità – avrebbero, in comune, la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo dovrebbe rinvenirsi, principalmente, nelle ‘dimensioni dell’area occupata’, nonché nella ‘quantità dei rifiuti depositati’ (Sez. 3, n. 19864 del 07/04/2022, Catalano, n.m.; Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 01, in motivazione). Più recentemente, in giurisprudenza si è evidenziato (Sez. 3, n. 686 del 14/12/2023, dep. 2024, Torelli, n.m.) che la discarica abusiva si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali, invero, costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: (a) l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; (b) l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali; (c) la definitività del loro abbandono; (d) il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.
Altresì, vi sarebbe un’ulteriore distinzione. Il reato di discarica abusiva prevede una condotta abituale: (i) sia nel caso di plurimi conferimenti dei rifiuti in discarica; (ii) sia quando consista in un’unica azione strutturata, finalizzata, ancorché grossolanamente, alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco. Il reato di abbandono, al contrario, si caratterizza per una condotta ‘meramente occasionale e sporadica’, ciò essendo desumibile “dall’unicità ed estemporaneità dell’azione medesima ”, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti, in un determinato luogo, in assenza di ulteriori e diverse attività prodromiche o successive (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017). In altre parole, se ai fini della configurabilità del reato di discarica abusiva è irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018), ove tali attività siano presenti, pur in presenza di condotte occasionali, sarà configurabile il reato di cui all’articolo 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006. L’abbandono di rifiuti è, quindi, configurabile solo nel caso di condotta “estemporanea e meramente occasionale”; e, anche in tale ipotesi, solo laddove la condotta abbia ad oggetto quantitativi modesti, aree non estese, e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche. In tutti gli altri casi e diversi casi sarà configurabile il reato di discarica abusiva. Si è, pertanto, in presenza di un caso di “progressione criminosa”. Siffatto fenomeno si configura allorquando la progressione determini la modificazione del titolo del reato. Per progressione nel crimine si deve intendere, di poi, non solo quella condotta che consiste nella intensificazione della medesima attività, ma che determini, altresì, il trapasso, a diversa fattispecie, più grave; nonché, per quanto connessa, implicante la prima (Cfr Cass. Pen. Sez. 4, n. 48528 del 25/10/2023,; Sez. 5, n. 18667 del 03/02/2021,; Sez. 1, n. 16209 del 1978). Sicché il meccanismo di sussunzione normativa rispetto alle fattispecie de quibus, soggiacente al fenomeno della progressione criminosa, può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che: il reato di discarica, in quanto ‘più grave’, “contiene”, quello ‘meno grave’, di abbandono di rifiuti.
