Commento Corte di Cassazione Civile, sez. un., 09:09:2024, n.24096

Commento dell'Avv. Elena Berto
Con la sentenza annotata, invero, è stata affermata la giurisdizione del G.O., ad opera della Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, (Cfr Corte di Cassazione Civile, sez. un., 09/09/2024, n.24096), in una fattispecie in cui si è rinvenuta una violazione del principio del neminem laedere.
Testualmente, è stato chiarito che: “l’inadempimento della Pubblica Amministrazione rispetto alle regole tecniche e alla diligenza nella gestione e manutenzione dei suoi beni può essere portato davanti al giudice ordinario da un privato. Questa azione legale può essere volta sia a ottenere una condanna al silenzio, sia a richiedere il risarcimento di danni patrimoniali. Tale richiesta non coinvolge scelte autoritarie dell’amministrazione, ma riguarda un’attività soggetta al principio del neminem laedere. La richiesta dei querelanti, che lamentano l’inerzia della Pubblica Amministrazione, nel non procedere con i necessari lavori di consolidamento di un tratto stradale rimasto instabile, dopo interventi di sicurezza su un ponte, si fonda su un presunto diritto soggettivo che rientra tra le tutele garantite dall’art. 2043 cc, e, quindi, rientra nell’ambito di competenza del giudice ordinario ”.
Nella vicenda fattuale de qua, portata all’esame della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del T.A.R. Campania, adito in riassunzione, il G.A., effettivamente, sollevava, ai sensi degli artt. 11, comma 3 c.p.a. e 59, comma 3 Legge 69 del 2009, conflitto negativo di giurisdizione.
Siffatto conflitto negativo di giurisdizione, nientemeno, era sollevato in relazione alla sentenza 29/2022, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva,a sua volta, declinato la propria giurisdizione, in ordine al giudizio promosso dai litisconsorti, nei confronti della Provincia di Salerno, avente ad oggetto la condanna, della convenuta P.A., ad eseguire i lavori di consolidamento di un terreno di loro proprietà, occupato, illegittimamente, dalla Provincia, per procedere alla messa in sicurezza di un viadotto stradale, interessato da fenomeni franosi, originantesi dal terreno occupato, e lasciato in stato di dissesto, a conclusione dell’intervento.
Sicché, il disaccordo in ordine alla giurisdizione appariva evidente.
Mentre il giudice ordinario era dell’avviso che, per la pregressa declaratoria di pubblica utilità dei lavori, l’ente locale avesse occupato il fondo nell’esercizio di poteri autoritativi, di talché si rendeva, per questo, ravvisabile la giurisdizione esclusiva del g.a. a mente dell’art. 133, lett. e), c.p.a.; al contrario, il G.A. – investito della cognizione per effetto di traslatio iudicii – riteneva, viceversa, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Anche il Procuratore Generale, nel far conoscere le proprie conclusioni per iscritto, chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, è stata dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, rispetto al giudizio incardinato su domanda di condanna della P.A. ad un facere promossa dagli attori, la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, si è osservato, in via generale, che “la giurisdizione del giudice amministrativo, anche nell’ipotesi in cui la stretta connessione tra posizioni di diritto soggettivo e posizione di interesse legittimo renda ravvisabile la giurisdizione esclusiva del medesimo, presuppone pur sempre la spendita di poteri autoritativi di natura pubblicistica, costituenti esercizio delle prerogative che connotano l’agire della pubblica amministrazione in funzione della realizzazione di un interesse pubblico”. Non v’è chi non veda come: “in difetto di questa connotazione, allorché l’azione della pubblica amministrazione si concreta in un’attività di carattere materiale, che si realizza al di fuori dell’esercizio di poteri pubblici e si risolve, più direttamente, nei confronti del privato, nell’adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, che recano offesa al principio del nemimem laedere, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario in quanto giudice preposto dall’ordinamento alla generale tutela giurisdizionale dei diritti ”.
Di conseguenza, si è chiarito che non sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, poiché rilevano diritti soggettivi, e non interessi legittimi. Neppure sussiste la giurisdizione esclusiva, poiché – anche in riferimento al contenzioso in materia espropriativa – v’è da precisare che sono devolute, (dall’art. 133, lett. “g”, c.p.a.), alla cognizione esclusiva del g.a., (con la sola eccezione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità), solamente le controversie “riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”. Evidentemente, l’inosservanza, da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, (i) sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, (ii) sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cass. Sez. VI-III, 23/09/2021, n. 25843; Cass., sez. un., n. 20571 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 5926 del 2011). Sicché, la statuizione – nel senso di seguito disposto – è stata inevitabile: la pretesa degli istanti, che denunciano la condotta omissiva della P.A., asseritamente astenutasi dal procedere, ultimati i lavori di messa in sicurezza del viadotto stradale, all’esecuzione delle opere atte a consolidare il fondo interessato rimasto in stato di dissesto a seguito di detti lavori, costituisce e rappresenta esternazione di un diritto soggettivo dei medesimi, che si iscrive nell’arco delle tutele accordate dall’art. 2043 cc, e che ricade perciò nella giurisdizione del giudice ordinario. Di modo ché è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, per l’effetto, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Vallo della Lucania; avanti al quale, di contro, è stata rimessa la causa.
