Cassazione penale sez. VI - 13:06:2024, n. 33860

Commento dell'Avv. Elena Berto
Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’Udienza Preliminare, del Tribunale di Reggio Calabria, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cpp, applicava la pena di due anni e otto mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p.
Siffatta pena veniva sostituita con lo svolgimento del “lavoro di pubblica utilità”.
Disponeva il giudice, di poi, le “prescrizioni” di cui all’art. 56 ter, commi 1 e 2, Legge 689 del 1981.
Avverso la sentenza, si ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per la disposta prescrizione del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 56 ter, Legge 689 del 1981.
La norma suindicata prevede delle prescrizioni (dal n. 1 al n. 5), che costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, come tale, da applicarsi, obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento. L’ultimo comma dell’articolo suindicato prevede, invece, una peculiare “prescrizione”, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; dal tenore letterale della disposizione, si ricava che la prescrizione de qua non è obbligatoria, bensì rimessa alla discrezionalità del giudice.
Il ricorrente si doleva del fatto che non fosse intervenuto alcun consenso delle parti su quest’ultima prescrizione.
Sotto altro aspetto, evidenziavasi che la persona offesa, sentita in sede di indagini difensive, riversate in atti, avesse, espressamente, dichiarato di volere reinstaurare il rapporto di convivenza con l’imputato.
Il G.U.P., pertanto, a parere del ricorrente, non avrebbe tenuto conto di siffatta evenienza.
Il ricorso è stato reputato infondato.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali.
Occorre premettere che l’art. 56 ter Legge 689 del 1981 prevede “prescrizioni comuni”, da impartire, unitamente, alle pene sostitutive della (i) semilibertà, della (ii) detenzione domiciliare e dei (iii) lavori di pubblica utilità , quali: (a.) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; (b.) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; (c.) l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; (d.) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatri o di ogni altro documento equipollente; (e.) l’obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena.
Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, infine, il giudice può anche prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa , con applicazione dell’art. 282 bis cpp , in quanto compatibile .
Deve ribadirsi che, in tema di “pene sostitutive” di “pene detentive brevi”, le “prescrizioni” previste dall’art. 56 ter della Legge 689 del 1981 – introdotto dall’art. 71 del D.Lgs. 150 del 2022 – per la “semilibertà sostitutiva”, la “detenzione domiciliare sostitutiva”, ed il “lavoro di pubblica utilità sostitutivo”, invero, non sono “pene accessorie”, la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare, obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023).
Ritiene il Collegio che tale principio debba valere anche con riferimento alla prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 56 ter Legge 689 del 1981, laddove la discrezionalità del giudice è indicata dal legislatore con l’uso del termine “può”.
Tale termine si riferisce, necessariamente, alla tipologia del reato commesso, che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del giudice, che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Non per questo, però, la previsione deve farsi rientrare nell’accordo tra le parti, poiché, anche in questo caso, vale il principio sopra riportato, secondo il quale le prescrizioni sono conseguenza dell’accettazione dell’applicazione della misura sostitutiva, che ha formato oggetto del patteggiamento, e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l’accordo tra le parti.
