Commento Cassazione penale sez. III - 26:06:2024, n. 28727

Post Image
Sentenza

Commento dell'Avv. Elena Berto


Con ordinanza del 10 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto con la sentenza del 5 giugno 2017, dal Tribunale di Napoli Nord, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2019; avendo la condannata omesso di provvedere alla demolizione delle opere abusive cui tale beneficio era stato subordinato.

La Corte d’Appello, sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 2022 (secondo cui “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza”), ha dato atto della mancata fissazione, nella sentenza di condanna, del termine per provvedere alla demolizione delle opere abusive.

In particolare, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che il termine di 5 anni di cui all’art. 163 c.p., decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, ossia dal 15 gennaio 2019, sarebbe scaduto il 15 gennaio 2024, con la conseguente impossibilità per la condannata di provvedere, spontaneamente, nel tempo residuatole, alla demolizione; e così di adempiere alla condizione apposta al beneficio, che, è, quindi, stato revocato, giustappunto, con l’ordinanza impugnata.

Avverso tale ordinanza, la condannata ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per via della violazione degli artt. 165 e 168 c.p.

Il Procuratore Generale, di contro, ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; richiamando il chiarimento interpretativo fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37503 del 2022.

Il ricorso è stato reputato infondato, sicché lo stesso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L’imputata è stata reputata inadempiente rispetto all’obbligo impostole, consistente nella demolizione del fabbricato abusivo, al quale il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato.

In difetto di fissazione di un diverso termine da parte del giudice, invero, l’obbligo di rimozione del manufatto abusivo si sarebbe dovuto considerare sottoposto al termine, legislativamente stabilito, di 90 giorni, dal passaggio in giudicato della sentenza, ampiamente decorso al momento della adozione del provvedimento impugnato.

Detto termine, a onore del vero, risulta, espressamente, stabilito dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, che, tra l’altro, prescrive anche l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; cosicché non è necessario il ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 163 c.p. per individuare il termine entro il quale la demolizione deve essere eseguita; criterio al quale, quindi, la Corte d’Appello ha fatto indebitamente riferimento, essendo il termine stabilito in via generale e senza possibilità di equivoci dalla legge.

Ciò è vero e non altrimenti confutabile atteso che la demolizione delle opere abusive, qualora il giudice abbia, come nel caso di specie, omesso di fissare il termine per adempiere al relativo obbligo (concernente, giustappunto, la rimozione del manufatto), cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve, comunque, essere eseguita entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, posto che tale termine è desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Cfr Cass. Pen. Sez. 3, n. 13745, del 08/03/2016; Cass. Pen. Sez. 3, n. 22258, del 28/04/2016, che ha ribadito che “in tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall’art. 31 D.P.R. 380 del 2001, che, invece, opera nel caso in cui, in sentenza, non sia stato fissato alcun termine”; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014; Sez. 3, n. 10581 del 06/02/2013).

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Liguori, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui: “nel caso in cui il giudice ometta di fissare il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni, stabilito dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001”.


X