Anomalia dell'offerta

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Sentenza

Commento dell'Avv. Elena Berto


La società appellante partecipava, quale mandataria di un costituendo r.t.i., alla procedura telematica aperta, per l’affidamento del servizio di “ristorazione in favore di degenti e pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Puglia”.

Dopo essere stata esclusa dalla procedura competitiva, si rivolgeva al T.A.R. Puglia (Bari), chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti di gara, nonché il subentro nella medesima.

Il T.A.R. Puglia, in primo grado, respingeva tutte le censure.

Avverso tale sentenza, la società proponeva appello, avanti al Consiglio di Stato.

Dalla riforma della sentenza gravata, previa sospensione della sua esecutività, sarebbero dovuti conseguire –in favore del ricorrente – l’annullamento degli atti gravati in prime cure, nonché l’aggiudicazione della gara.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di gravame.

Di rilievo risultano essere le precisazioni dei giudici amministrativi, con precipuo riferimento al motivo di ricorso legato alla valutazione “tecnico-discrezionale”, quindi insindacabile, operata dalla Stazione Appaltante, dell’offerta della società aggiudicataria .

Ed invero, il ricorrente aveva sottoposto, a “verifica di anomalia”, l’offerta della società vincitrice della procedura pubblica, per come valutata dalla Stazione Appaltante.

Ad essere lamentato era, innanzitutto, (i) il ‘difetto d’istruttoria’ e (ii) di ‘irragionevolezza’ degli esiti valutativi. Ad essere contestata, inoltre, era anche (iii) la natura di offerta economica caratterizzata da un “prezzo decisamente inferiore” a quello indicato nel bando.

In ogni caso, oggetto l’oggetto di doglianza consisteva (iv) nella valutazione di ‘congruità’ operata dalla Stazione Appaltante, reputata, da un lato, ‘poco attenta’, e, dall’altro lato, ‘superficiale’.

Il Collegio giudicante non omette di rilevare come nelle gare ad evidenza pubblica, la verifica dell’anomalia dell’offerta – da parte della Stazione Appaltante – è finalizzata ad esaminare l’affidabilità, la serietà, unitamente alla reale capacità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto, alle condizioni proposte nel bando di gara.

Tale valutazione è complessiva e sintetica.

Si tratta, inoltre, di un tipico potere tecnico-discrezionale, non soggetto a revisione giurisdizionale, a meno che non emerga una palese irragionevolezza o un evidente errore, che renda chiara l’inaffidabilità complessiva dell’offerente aggiudicatario.

Di regola, il giudice amministrativo non può condurre una valutazione autonoma della congruità dell’offerta o delle singole voci al suo interno, poiché ciò equivarrebbe ad un’inammissibile interferenza nell’ambito di competenza della pubblica amministrazione.

Sicché il giudice può, solamente, esaminare il processo decisionale sotto gli aspetti della (i) logica, (ii) della ragionevolezza e (iii) dell’appropriatezza dell’istruttoria, nonché (iv) congruità della motivazione. Nientemeno, l’attività valutativa della commissione di gara in ordine alla verifica dell’anomalia, così come sulla valutazione delle offerte, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo: le censure che attingono il merito di tale valutazione (per sua natura “opinabile”) sono inammissibili, giacché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un “sindacato di tipo sostitutivo”, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.

È fatto salvo il solo limite della “abnormità” della scelta tecnico-discrezionale.

Di talché nelle ipotesi in cui l’operato della stazione appaltante sia improntato a logicità e ragionevolezza, è preclusa al giudice la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia dell’offerta, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Peraltro, non v’è chi non veda come anche l’esame delle giustificazioni dei concorrenti rientri nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, con la possibilità di sindacato del giudice solo in caso di “gravi errori di valutazione” o “valutazioni anormali” o “inficiate da errori di fatto”.

Più nello specifico, nell’ipotesi di “giudizio positivo” dell’offerta sospettata di anomalia, incombe su chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo.

In sede di verifica delle offerte sospettate di anomalia, anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti – a dimostrazione della non anomalia della propria offerta – rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Ne consegue che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione.

Più che ricorrente, a ben vedere, risulta essere – anche nella giurisprudenza di merito (Cfr TAR Lombardia, n. 1225 del 2023; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 6259 del 2023; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2069 del 2023) – la seguente massima: “la verifica di anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa. La relativa valutazione ha natura globale e sintetica ed è tipica espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo in caso di macroscopica e manifesta erroneità o illogicità. Si tratta, in sostanza, di accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, per cui la relativa valutazione non deve soffermarsi solo sulle singole voci di prezzo o su particolari costi, ma deve tenere conto dell’incidenza sul costo del servizio. L’ampia discrezionalità di cui gode l’organo deputato ad effettuare la valutazione implica un onere di motivazione particolarmente approfondito, che dia conto, anche mediante richiamo alle singole voci di prezzo e di costo, della ritenuta attendibilità o inattendibilità dell’offerta. L’obbligo motivazionale assume valenza ancora più pregnante allorché le giustificazioni offerte dalla concorrente siano disattese e venga compiuta una valutazione di carattere negativo in ordine all’offerta”.

Il Consiglio di Stato si uniforma, con riguardo al giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, a quanto detto T.A.R. Puglia, il quale ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza in materia, là dove ha chiarito che: “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della ‘discrezionalità tecnica’ di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico affidatole dalla legge: tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, prova della cui esistenza che deve essere fornita dal ricorrente; di conseguenza, il sindacato del giudice non può estendersi oltre l’apprezzamento dell’intrinseca logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute dall’amministrazione, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale, al di là dei menzionati confini, la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione” Cfr Consiglio di Stato, Sdez. V, n. 802 del 2024) Sempre in termini, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: “nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, n. 4978 del 2017). Di norma, infatti, il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria Cfr Consiglio di Stato, sez. V, n. 4350 del 2017). Solo in tali limiti, il giudice di legittimità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica Amministrazione, può esercitare il proprio sindacato (Cfr Consiglio di Stato, sez V, n. 5387 del 2017).

Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche è possibile, quindi, affermare che nel caso di specie, l’analitica indicazione delle voci dei costi presente nell’offerta è stata reputata sufficientemente idonea a giustificare il giudizio della stazione appaltante, nonché a dimostrare l’infondatezza della prospettazione dell’appellante, i cui rilievi non sono risultati tali da scalfire la legittimità degli atti gravati. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello è stato respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. La natura della controversia e la complessità delle questioni esaminate hanno legittimato, tuttavia, l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.


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